Il Ruolo del Collegio

Il ruolo istituzionale

IL RUOLO ISTITUZIONALE SVOLTO DAL COLLEGIO IPASVI

Con il DLCPS n° 233 del 1946 vennero ricostituiti gli “Ordini dei Medici Chirurghi, dei Veterinari, dei Farmacisti” e il “Collegio delle Ostetriche”.

Le Associazioni infermieristiche, sorte nel frattempo in Italia, si impegnarono in maniera determinante finché con L. N° 1049 del 1954 furono istituiti i “Collegi delle Infermiere Professionali, Assistenti Sanitarie Visitatrici e Vigilatrici d’Infanzia”, regolamentati dalle stesse norme contenute nel DLCPS 13 settembre 1946 N° 233 riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (IP e ASV – RD N° 1832/1925 e REGOLAMENTO N° 2330/1929 – VI – L. N° 1098/1940)

L’istituzione dei Collegi IPASVI sancisce il carattere di “professione” alla funzione infermieristica come recita l’art. 2229 del Codice Civile:

“Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi.

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle Associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli Albi o elenchi e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti da leggi speciali”.

La tenuta dell’Albo è uno dei compiti principali del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI; l’iscrizione avviene in seduta di Consiglio Direttivo con l’esame della documentazione richiesta e presentata dal richiedente.

La promozione e l’attuazione di multiformi iniziative atte a far progredire il livello professionale globalmente inteso, è il secondo aspetto fondamentale che consente, tra l’altro, la realizzazione di quella tutela dei cittadini che è una delle ragioni fondamentali dell’istituzione dei Collegi.

Le iniziative culturali sono:

  • Corsi di formazione rivolti a tutti gli iscritti con valutazione finale certificata
  • Costituzione di gruppi di studio su tematiche specifiche
  • Pubblicazione di un periodico informativo e culturale (“Professione Infermiere”)
  • Convegni regionali e provinciali, Congressi nazionali.
  • Pubblicazioni di studi e ricerche.
  • Il Consiglio Direttivo del Collegio esercita il potere disciplinare sui professionisti che esercitano la libera professione.

Fornisce inoltre assistenza legale in caso di procedimento disciplinare agli iscritti all’Albo dipendenti del S.S.N.

Se richiesto, il Consiglio Direttivo può interporsi tra due o più professionisti, cittadini o Enti, per questioni inerenti l’esercizio della professione (in genere per fatti di ordine economico).

L’albo professionale

L’Albo è un pubblico registro e può essere definito come l’espressione “viva” della professione.

L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo è definitivamente sancita dal DM N° 739/94 “Profilo dell’Infermiere Professionale responsabile dell’assistenza generale” e con la L. 26 febbraio 1999 N° 42.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti sia dai cittadini italiani che della Comunità Economica Europea, sia dai cittadini stranieri.

L’Albo professionale, pubblicato all’inizio di ogni anno, viene periodicamente aggiornato (ad ogni seduta del Consiglio Direttivo); delle variazioni ne viene data comunicazione agli organi competenti.

La modalità di iscrizione all’Albo è a norma di legge, così come la cancellazione ed il trasferimento da un Collegio all’altro. Per tutte queste procedure vengono messe in atto le norme previste e via via aggiornate.

Sulla quota annuale che costituisce qualche volta un punto di “contenzioso” tra iscritti e Consiglio Direttivo è necessario osservare che la stessa è fissata dal Consiglio Direttivo in ragione del “necessario” al funzionamento e al decoro del Collegio e deve essere approvata dall’assemblea degli iscritti.

Tutto questo perché il Collegio è un Ente di Diritto pubblico non economico, pertanto anche il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere approvati dall’assemblea degli iscritti unitamente alla relazione consuntiva e programmatoria del Presidente.

L’appartenenza all’Albo professionale IPASVI rappresenta per l’Infermiere la conferma della identità professionale.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari ed i relativi procedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo nei confronti dei professionisti iscritti all’Albo che si rendono colpevoli di mancanze nell’esercizio della professione, di abusi o di fatti disdicevoli al decoro professionale. Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del Prefetto e del Procuratore della Repubblica. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare il Presidente verifica le circostanze, ascolta il professionista e riferisce al Consiglio che assume le relative deliberazioni.

All’interessato viene notificato l’addebito, il termine entro il quale può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio preliminare e produrre le proprie controdeduzioni scritte; il luogo, il giorno, l’ora in cui sarà sottoposto a giudizio disciplinare.

 

Le sanzioni disciplinari sono:

  • la diffida a non ricadere nella mancanza commessa
  • la censura scritta, cioè la dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa
  • la sospensione temporanea dall’esercizio professionale (da uno a sei mesi)
  • la radiazione dall’Albo.

La radiazione dall’Albo è pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della professione infermieristica.
Altre cause di radiazione dall’Albo professionale sono le condanne per i reati previsti dal Codice Penale. Il professionista può essere reiscritto all’Albo se interviene la riabilitazione secondo le norme di legge.